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Sez. 5, Sentenza n. 335 del 11/01/2005 (Rv. 580296 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Agevolazioni tributarie - Diniego - Riconoscimento parziale - Equiparazione agli atti di accertamento - Limiti - Ai soli fini della tutela giurisdizionale - Regime di decadenza degli atti di accertamento - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di imposte dirette.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580296-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il provvedimento di diniego, come pure il riconoscimento parziale della spettanza dell'agevolazione, sono equiparati agli atti di accertamento, alla luce dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e poi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai soli fini della loro impugnabilità, e quindi della tutela giurisdizionale del contribuente; ad essi, pertanto, non è applicabile, sotto altri profili, la disciplina propria degli atti di accertamento, come quella del regime di decadenza, previsto, per le imposte dirette (ipotesi ricorrente nella specie), dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)