Sez. L, Sentenza n. 3716 del 29/04/1997 (Rv. 503970 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - PRATICANTE | Requisiti ex art. 34 legge n. 63 del 1963 - Redattori ordinari addetti alla struttura giornalistica nel numero previsto dalla disposizione - Necessità ai fini di un regolare praticantato - Fattispecie relativa all'accertamento del regime assicurativo applicabile.
STAMPA - GIORNALISTA - PRATICANTE
Non è configurabile un regolare praticantato giornalistico in difetto dei requisiti previsti dall'art. 34 della legge 3 febbraio 1969 n. 63, e, in particolare, della adibizione, presso una delle strutture giornalistiche prese in considerazione della disposizione di legge, del numero di giornalisti professionisti redattori ordinari precisato dalla medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato il datore di lavoro tenuto ad assicurare presso l'I.N.P.S. e non presso l'I.N.P.G.I. talune dipendenti addette alla realizzazione di una rivista mensile presso cui non operava nessun giornalista con la qualifica di redattore, nonostante l'avvenuta iscrizione delle stesse all'albo dei praticanti giornalisti).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)