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Sez. L, Sentenza n. 11944 del 26/06/2004 (Rv. 573942 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Obbligo di iscrizione e di versamento contributivo all'istituto di previdenza - Presupposti - Disciplina ex art. 17 D.Lgs. n. 503 del 1992 - Iscrizione del giornalista all'albo professionale e soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo nazionale - Rilevanza esclusiva - Conseguenze - Contestazione dell'obbligo - Relativo onere probatorio - Portata.
Stato
decisa il 2004-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573942-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

In base alla disciplina introdotta dall'art. 17, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, l'obbligo del dipendente giornalista professionista di iscriversi all'istituto di previdenza giornalistica e di versare i contributi assicurativi è subordinato in via esclusiva all'iscrizione all'albo professionale e alla soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo nazionale, con la conseguenza che il datore di lavoro (o chiunque vi abbia interesse) che intenda contestare la sussistenza di tale obbligo deve fornire la prova dell'illegittimità del possesso dei presupposti formali dimostrando la natura non giornalistica della prestazione lavorativa ed ogni altra circostanza che possa risultare rilevante a tali fini.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)