Sez. L, Sentenza n. 13814 del 27/05/2008 (Rv. 603091 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Attività giornalistica - Contenuto - Relativa valutazione - Accertamento di fatto - Insindacabilità in Cassazione - Fattispecie.
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La valutazione del contenuto dell'attività giornalistica, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 63 del 1963, ha natura di accertamento di fatto, come tale insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità. (Nella specie la S.C., nell'affermare il principio, ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza dell'attività giornalistica, la dichiarazione del direttore di un periodico illustrato a carattere aziendale interno circa il ruolo di praticante giornalista rivestito da un soggetto dal cui datore di lavoro l'INPGI - Istituto di previdenza per i Giornalisti Italiani - pretendeva il pagamento dei contributi a fronte del lavoro asseritamente giornalistico prestato).
Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)