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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016 (Rv. 642305 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione internazionale - Contestazione della documentazione probatoria - Sostanziale credibilità delle dichiarazioni dello straniero - Applicabilità del principio dispositivo - Esclusione - Utilizzo di poteri officiosi da parte del giudice - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642305-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico o della protezione internazionale, in presenza di eccezioni di contestazione della conformità dei documenti prodotti dal richiedente agli originali e di sostanziale credibilità delle sue dichiarazioni, non opera il tradizionale principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, ma il giudice – prescindendo da preclusioni o impedimenti processuali – ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, se del caso utilizzando canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano limitandosi ad evidenziare l’inverosimiglianza delle allegazioni, la mancanza di riscontri probatori ed il difetto di autenticità dei documenti prodotti, nonché abbandonandosi a facili espressioni dubitative in relazione ai fatti narrati, senza assumere alcuna posizione di esame attivo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 28/12/1990 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)