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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10202 del 10/05/2011 (Rv. 618021 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Accertamento - Valutazione del giudice di merito - CredibilitĂ  soggettiva - Rilevanza esclusiva - Esclusione - Informazioni sul paese d'origine - Potere-dovere d'acquisizione officiosa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618021-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)