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Sez. 1, Sentenza n. 10377 del 20/10/1993 (Rv. 483997 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Locazione | Stipulata con l'assegnatario dell'alloggio - Risoluzione automatica per il venir meno di uno dei requisiti personali e familiari sussistenti al momento della stipulazione - Previsione - Ammissibilità - Risoluzione - Effetti - Facoltà di avvalersi della clausola risolutiva - Organo competente.
Stato
decisa il 1993-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483997-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Locazione

In tema di edilizia economica e popolare, è legittima e valida la clausola che la risoluzione automatica del contratto di locazione stipulato con l'assegnatario dell'alloggio, in relazione al venir meno di uno dei requisiti personali e familiari sussistenti al momento della stipulazione, come quello della non titolarità della proprietà di altro idoneo alloggio nello stesso comune, con la duplice conseguenza che la risoluzione stessa, travolgendo di per sè l'assegnazione, autonomamente preclude il successivo passaggio in proprietà dell'alloggio assegnato, si da non essere riconducibile ad alcuna delle previsioni di decadenza o di revoca di cui agli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972; e che, essendo assoggettato il rapporto fra Istituti ed assegnatario al regime privatistico, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva e dei correlati effetti sull'assegnazione appartiene alla competenza del presidente dello stesso Istituto assegnante, non potendosi ricomprendere tra le funzioni amministrative in materia trasferite ai Comuni dall'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 15, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)