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Sez. 1, Sentenza n. 6923 del 24/07/1997 (Rv. 506227 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Pronuncia sindacale di decadenza dall'assegnazione - Possibilità di avvalersi della tutela "iure privatorum" - Alternatività rispetto ai concorrenti rimedi della tutela amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506227-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE

In tema di edilizia residenziale pubblica, gli artt. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e 46 della legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, sul potere del sindaco di pronunziare la decadenza dell'assegnazione a carico dell'assegnatario che non abbia abitato l'alloggio, non prevedono un procedimento pubblicistico tipizzato ed obbligatorio incompatibile con i rimedi propri del rapporto di locazione. Infatti, i rapporti tra gli IACP e i loro assegnatari ricadono nella sfera privatistica per tutto ciò che riguarda il godimento dell'alloggio ed operano per tale ragione, in materia, le normali cause di risoluzione, cessazione ed estinzione in condizione di mera alternativa rispetto ai rimedi della tutela amministrativa (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, muovendo dall'erronea premessa del ruolo esclusivo del procedimento di decadenza, in un caso di domanda ex art. 2932 cod. civ. da parte dell'assegnatario e compromissorio acquirente dell'alloggio aveva ritenuto di non dare ingresso all'eccezione di inadempimento da parte dell'IACP, per avere l'assegnatario da lungo tempo trasferito la sua residenza).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 28/02/1983 num. 6 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)