Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 13/12/1969 (Rv. 344398 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudizio - affermativo o negativo - circa il giudicato esterno, ossia l'accertamento in ordine al giudicato che si assume essersi formato in un precedente e diverso processo fra le medesime parti, puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo della violazione dell'art 2909 cod civ, e della violazione o falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi, attinenti alla motivazione. Nel caso di giudicato esterno, infatti, i poteri attribuiti alla Corte di Cassazione, essendo limitati al Sindacato di legittimita, non consentono accertamenti circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e demandata in via esclusiva all'attivita dei giudici di merito. (V 3222-69, massima n 343230 3080-69, massima n 343014 2788-69, massima n 342541 2742-69, massima n 342438).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)