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Sez. 5, Sentenza n. 10606 del 04/07/2003 (Rv. 564823 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Società in nome collettivo - Notifica al socio, nella veste di rappresentante legale - Validità - Fallimento della società - Rilevanza - Esclusione - Chiusura del fallimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564823-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di accertamento tributario, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata nei confronti del socio di una società in nome collettivo, in veste di legale rappresentante dell'ente sociale. Ai fini della validità della notificazione, poi, non assumono rilievo, in senso negativo, né la circostanza che la società - e quindi il socio per estensione - sia stata dichiarata fallita (in epoca successiva ai periodi d'imposta cui si riferisce il credito tributario), atteso che la società non è privata, per effetto del fallimento, della sua veste di soggetto passivo del rapporto tributario, né che sia intervenuta la chiusura del fallimento, la quale non comporta, tra i suoi effetti, l'estinzione della società, che resta in vita fino a quando sono pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 2298, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)