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Sez. 3, Sentenza n. 3381 del 22/05/1980 (Rv. 407188 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DI DETTA SOMMA IN UN SUCCESSIVO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - DANNI DERIVANTI DALL'IMPOSSIBILITA DI IMPIEGARE IL DENARO NON VERSATO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407188-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DI DETTA SOMMA IN UN SUCCESSIVO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - DANNI DERIVANTI DALL'IMPOSSIBILITA DI IMPIEGARE IL DENARO NON VERSATO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA.*

Il principio secondo cui l'Obbligo di risarcimento del danno, tanto in materia contrattuale quanto in materia extracontrattuale, costituisce un debito di valore non e piu applicabile dal passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, operandosi in tale momento la reintegrazione della lesione patrimoniale subita dal danneggiato con la conseguente trasformazione del debito di valore in debito di valuta e l'assoggettamento al principio nominalistico. Il creditore non puo, pertanto, in un successivo giudizio, pretendere la rivalutazione automatica della somma di denaro liquidata con precedente sentenza passata in giudicato, ma solo pretendere il risarcimento del danno - non coperto della corresponsione degli interessi legali - che egli dimostri di aver subito per non avere potuto tempestivamente impiegare il denaro a causa del mancato pagamento della somma dovutagli. (V 819/71, mass n 350651).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)