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Sez. 1, Sentenza n. 1901 del 15/03/1983 (Rv. 426752 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA DI DANARO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DI DETTA SOMMA IN UN SUCCESSIVO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ - MAGGIOR PREGIUDIZIO SUBITO PER IL CASO DI ULTERIORE RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426752-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DI UNA SOMMA DI DANARO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DI DETTA SOMMA IN UN SUCCESSIVO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ - MAGGIOR PREGIUDIZIO SUBITO PER IL CASO DI ULTERIORE RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITÀ.*

Il principio secondo cui l'Obbligo di risarcimento del danno, tanto in materia contrattuale quanto in materia extracontrattuale, costituisce un debito di valore non è più applicabile dal passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, operandosi in tale momento la reintegrazione della lesione patrimoniale subita dal danneggiato con la conseguente trasformazione del debito di valore in debito di valuta e l'assoggettamento al principio nominalistico. Pertanto, dal momento della liquidazione decorrono in favore del creditore gli interessi sulla somma attribuitagli, ma cessa di operare il congegno della rivalutazione come Forma di adeguamento dell'indennizzo, e può essere solo fatto valere, ma come diversa ragione di danno, il maggior pregiudizio subito per il caso di ulteriore ritardo nel pagamento della somma liquidata. (V 4214/82, mass n 422196; (V 4161/82, mass n 422133; (V 3381/80, mass n 407188).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)