Sez. 1, Sentenza n. 1140 del 21/04/1971 (Rv. 351243 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - IMMOBILIARE - INADEMPIENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO SPETTANTE AL MANCATO ACQUIRENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - IMMOBILIARE - INADEMPIENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO SPETTANTE AL MANCATO ACQUIRENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di inadempimento di una promessa di vendita immobiliare, il mancato guadagno del promissario e rappresentato dalla differenza tra il prezzo pattuito, che sarebbe uscito dal suo patrimonio, ed il valore dell'immobile, che del patrimonio stesso sarebbe entrato a far parte se il contratto fosse stato adempiuto. Questo valore va determinato con riguardo al tempo della liquidazione del danno. (Conf 3783'69, mass n 344073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)