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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 334 del 12/01/2012 (Rv. 621093 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Dichiarazione dei coniugi di riconciliazione - Successiva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Improponibilità - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621093-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Deve essere dichiarata improponibile per difetto dei requisiti di cui all'art.3 n.2 lett.b) della legge 1 dicembre 1970, n.898, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui le parti, all'udienza presidenziale di un precedente analogo giudizio, abbiano dichiarato di aver ripristinato la convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale, in quanto tale dichiarazione, ai sensi dell'art.157 cod.civ., è sufficiente a fare cessare gli effetti della precedente separazione personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Legge 01/12/1970 num. 989 art. 3 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)