Sez. 3 - , Sentenza n. 36215 del 15/05/2019 Cc. (dep. 19/08/2019) Rv. 277582 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 - Accertamento dell'esistenza del permesso di costruire - Sentenza di proscioglimento - Successiva prosecuzione di attività edificatoria - Nuovo procedimento penale - Violazione del divieto di "bis in idem" - Sussistenza.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di reati edilizi, il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento per il reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che abbia accertato l'esistenza, la validità e l'efficacia del titolo abilitativo in base al quale sono state eseguite le opere contestate come abusive, preclude, in forza del principio del ne bis in idem previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., l'avvio di un altro procedimento penale avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività edificatoria in forza del medesimo permesso di costruire, che deve ritenersi relativo allo stesso fatto. (In motivazione, la Corte ha anche ribadito che la prosecuzione dei lavori dopo una sentenza di condanna integra un nuovo reato edilizio).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)