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Sez. 3, Sentenza n. 15441 del 13/03/2001 Cc. (dep. 12/04/2001) Rv. 219499 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato permanente - Cessazione della permanenza - Fatto storico delineato nell'imputazione - Accertamento con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione - Condotte successive - Ne bis in idem - Insussistenza - Reati urbanistici e reati di inquinamento atmosferico.
Stato
decisa il 2001-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219499-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la violazione del divieto del "ne bis in idem" tenuto conto che l'attività estrattiva in violazione della legge 28 febbraio 1985, n.47 e l'inquinamento atmosferico da impianti industriali in contrasto con le prescrizioni del d.P.R. 24 maggio 1988, n.203, erano proseguiti in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile, sicché si trattava di condotta diversa, sotto il profilo storico e cronologico, rispetto a quella coperta da giudicato.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 12 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)