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Sez. 2, Sentenza n. 21631 del 04/02/2015 Cc. (dep. 25/05/2015) Rv. 263778 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Udienza camerale di legittimità - Avviso di udienza - Codifensore dell'imputato - Omessa notificazione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze in caso di mancata comparizione in udienza di entrambi i difensori - Sanatoria - Possibilità.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263778-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio in cassazione ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)