Sez. 2, Sentenza n. 28563 del 12/06/2015 Cc. (dep. 03/07/2015) Rv. 264142 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Udienza camerale ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen. - Avviso di udienza - Codifensore dell'imputato - Omessa notificazione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze in caso di mancata comparizione in udienza di entrambi i difensori - Sanatoria - Possibilità - Ragioni.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen. ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore ritualmente avvisato, anche se non compare all'udienza, formalmente è come se fosse presente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)