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Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/10/2016 Ud. (dep. 16/03/2017) Rv. 269703 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Udienza pubblica di legittimità - Omessa notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei due difensori - Nullità a regime intermedio - Mancata comparizione di entrambi i difensori - Sanatoria.
Stato
decisa il 2016-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269703-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)