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Sez. 6, Sentenza n. 1192 del 22/12/1997 Ud. (dep. 29/01/1998) Rv. 209775 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Abuso di ufficio - Nuova fattispecie di abuso introdotta dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 - Applicabilità dei principi in tema di successione della legge penale nel tempo - Valutazione comparativa delle due fattispecie al fine di determinare la disposizione più favorevole - Criterio - Applicabilità globale dell'una o dell'altra norma - Nuova fattispecie - Analisi degli elementi oggettivo e soggettivo - È legge più favorevole al reo.
Stato
decisa il 1997-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209775-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. introdotta con la legge 16 luglio 1997, n. 234, trova applicazione l'art. 2, comma terzo, cod. pen., secondo cui il giudice, nella valutazione comparativa della norma abrogata e di quella nuova, disciplinanti la medesima materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale, deve individuare e applicare quella più favorevole al reo, essendogli inibito di "costruire" una terza disposizione che contenga gli elementi più favorevoli dell'una e dell'altra norma. Al riguardo, non vi è dubbio che la nuova formulazione normativa sia più favorevole al reo, in quanto, a parte il più mite trattamento sanzionatorio, essa riduce grandemente l'area dell'illecito penale rispetto al passato, sia perché l'abuso di ufficio può commettersi ora solo attraverso più limitate condotte (violazione di legge o di regolamento o mancata astensione in caso di interesse proprio o di un congiunto), sia perché la fattispecie è ora strutturata come un reato di evento, che si consuma solo con la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale dell'agente o di altri o di un danno ingiusto di altri. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, non è più richiesto il dolo specifico (fine di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno) ma semplicemente il dolo generico (consapevolezza e volontà di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno), mentre l'espressione "intenzionalmente" esclude che l'evento possa essere attribuito all'agente a titolo di dolo eventuale. (Sulla struttura della nuova fattispecie, vedi Cass., sez. VI, sent. n. 1392, u.p. 17 ottobre 1997, P.M. in proc. Vitarelli ed altri, e Cass., sez. VI, sent. n. 1561, u.p. 10 novembre 1997, Marconi, entrambe in corso di massimazione. Sull'elemento soggettivo, vedi Cass., sez. VI, sent. n. 1288, u.p. 2 ottobre 1997, Angelo ed altro, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)