Sez. L, Sentenza n. 8888 del 14/04/2010 (Rv. 612958 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Legittimazione attiva - Presupposti - Individuazione - Azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati proposta dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale - Rigetto della domanda per la quota riferibile al lavoratore - Ammissibilità dell'opposizione di terzo del lavoratore - Esclusione - Fondamento - Legittimazione esclusiva del datore di lavoro - Conseguenza - Carenza di pregiudizio - Possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore medesimo - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone, in capo all'opponente, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia rigettato la domanda promossa dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale per la ripetizione dei contributi indebitamente versati per la quota riferibile al lavoratore, detta decisione non è suscettibile di impugnazione da parte del lavoratore, per essere il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, l'unico legittimato a richiederne la restituzione all'ente previdenziale, e dovendosi escludere un pregiudizio a carico del lavoratore al quale permane la possibilità di chiedere direttamente al datore il rimborso dei contributi da quest'ultimo indebitamente trattenuti per effetto del mancato, negligente o negativo esercizio dell'azione di ripetizione nei confronti dell'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 408, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)