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Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014 (Rv. 630041 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Omissioni contributive - Azione del lavoratore nei confronti dell'Istituto previdenziale - In sostituzione del datore di lavoro - Esclusione - Fondamento - Rimedi esperibili - Fattispecie in tema di verbali di accertamento dell'INPS di annullamento di periodi contributivi).
Stato
decisa il 2014-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630041-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto due lavoratrici legittimate all'impugnazione di un verbale di accertamento dell'INPS, elevato nei confronti del loro datore di lavoro, relativo all'annullamento della contribuzione per i periodi di lavoro da loro prestati nell'ambito dell'impresa familiare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 12/08/1962 num. 1138 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)