Sez. 3, Sentenza n. 6179 del 13/03/2009 (Rv. 607282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Presupposti legittimanti l'opposizione - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta avverso una sentenza di secondo grado, passata in giudicato, con la quale era stata ridotta la misura del risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva liquidati in favore di una società poi sciolta anticipatamente senza liquidazione, affermando che i ricorrenti, in quanto già soci di detta società, non potevano qualificarsi terzi rispetto alla situazione giuridica affermata e, quindi, come tali, non erano legittimati all'opposizione ordinaria di terzo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)