Sez. L, Sentenza n. 2241 del 06/04/1984 (Rv. 434280 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE - PERSONALE DI VOLO DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI, EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ CONDIZIONI.*
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE - PERSONALE DI VOLO DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI, EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ CONDIZIONI.*
La disciplina dei licenziamenti individuali contenuta nella legge 15 luglio 1966 n. 604 si estende anche al personale di volo delle imprese di navigazione aerea ove la disciplina collettiva applicabile, derogando all'art. 916 cod. nav. (attributivo allo esercente l'aeromobile della facoltà di risolvere in qualunque tempo e luogo i contratti di lavoro con il suddetto personale) in forza della previsione ex art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, limiti le possibilità di licenziamento alle ipotesi di cui agli artt. 1 e 3 della citata legge n. 604 del 1966. (V 310/77, mass n 383847).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 916 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)