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Sez. U, Sentenza n. 10620 del 28/11/1996 (Rv. 500881 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Commissione amministratrice - Delibera di approvazione di nuove tabelle organiche e di contestuale conferimento di qualifica dirigenziale ad un dipendente - Rifiuto di approvazione della delibera da parte della Commissione centrale per gli organici degli enti locali - Natura amministrativa - Configurabilità - Impugnazione dell'atto da parte dell'azienda - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500881-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE

La controversia fra un'azienda municipalizzata di servizi e il Ministero dell'Interno, avente ad oggetto la declaratoria di nullità, per inesistenza del relativo potere, del rifiuto di approvazione da parte della Commissione centrale per gli organici degli enti locali (già Commissione centrale per la finanza locale) della modifica della tabella numerica del personale e contestuale attribuzione di qualifica dirigenziale ad un dipendente, deliberata dalla Commissione amministratrice della stessa azienda, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, riguardando essa non il rapporto di lavoro fra l'azienda e il dipendente ma l'esercizio dei poteri tipicamente pubblicistici attribuiti in materia di modifiche di piante organiche alla predetta Commissione centrale dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito con modifiche nella legge 7 luglio 1980, n. 299) coordinato con l'art. 20 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 (come modificato dalla legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153) e non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escludere la giurisdizione amministrativa, alla postulata inesistenza del potere esercitato, poiché l'indiscutibile natura amministrativa dell'atto di controllo della indicata Commissione centrale (alla stregua in particolare delle indicazioni normative provenienti dal menzionato art. 20 del D.L. n. 38 del 1981) rende evidente come in realtà si versi in ipotesi di censura per esercizio scorretto dello stesso potere.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 art. 7, Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 20, Legge 23/04/1981 num. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)