Sez. L, Sentenza n. 7825 del 19/07/1995 (Rv. 493332 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Deliberazione della commissione amministratrice in ordine al mancato reincarico del direttore dell'azienda - Atto amministrativo - Configurabilità - Esclusione - Esercizio da parte dell'azienda dei poteri spettanti al datore di lavoro privato - Configurabilità.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE
La deliberazione della commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata con la quale si stabilisce di non confermare nell'incarico il direttore dell'azienda stessa, non costituisce atto amministrativo atteso che per l'azienda municipalizzata - la quale, strutturata inizialmente (art. 2 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578) come organo dell'ente pubblico, privo di autonoma personalità, ma dotato soltanto di autonomia gestionale, finanziaria e contabile, e successivamente (artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142) come ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e soggetto alla vigilanza dell'ente stesso, costituisce una delle forme organizzative mediante le quali la pubblica amministrazione svolge attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi - vale il principio per cui, salvo che specifiche norme dispongano in senso diverso, la natura pubblica del soggetto influenza esclusivamente il piano - interno - dell'organizzazione, mentre le relazioni intersoggettive ricadono nel dominio del diritto privato. In particolare l'azienda municipalizzata ha, in tema di rapporto di lavoro, e quindi anche con riferimento alla cessazione di esso, gli stessi poteri che competono al datore di lavoro privato, poteri che si estrinsecano pertanto con atti di natura negoziale, collocandosi il potere pubblicistico di organizzazione all'esterno di tale rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, DPR 04/10/1986 num. 902 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)