Sez. 2, Sentenza n. 1134 del 11/02/1985 (Rv. 439267 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - MODALITÀ - IDONEITÀ A MANIFESTARE L'INTENTO DI ADEMPIERE LA PROPRIA OBBLIGAZIONE - SUFFICIENZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - POTERI DEL GIUDICE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - MODALITÀ - IDONEITÀ A MANIFESTARE L'INTENTO DI ADEMPIERE LA PROPRIA OBBLIGAZIONE - SUFFICIENZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - POTERI DEL GIUDICE.*
L'offerta della prestazione corrispettiva - alla quale l'art. 2932, secondo comma, cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata - non deve esser fatta necessariamente nei modi previsti dagli artt. 1208 e 1209 cod. civ., essendo sufficiente qualsiasi modalità idonea a manifestare lo intento dell'attore di adempiere la propria obbligazione. In tal caso, con la sentenza che accoglie la domanda, il giudice stabilirà le modalità ed il termine per l'adempimento nella maniera reputata più conveniente ad assicurare l'equilibrio sinallagmatico ed a tutelare i contrapposti interessi delle parti, senza essere vincolato da eventuali proposte dell'attore che, pertanto, esulano dal petitum, pur restando soggette alle impugnative da parte degli interessati le relative statuizioni. (V 2870/83, mass n 427791; (V 1583/82, mass n 419394; (V 0837/79, mass n 397009).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)