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Sez. 2, Sentenza n. 1583 del 11/03/1982 (Rv. 419394 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRESUPPOSTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - SUFFICIENZA - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONATA ALLA ESECUZIONE DI QUEST'ULTIMA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419394-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRESUPPOSTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - SUFFICIENZA - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONATA ALLA ESECUZIONE DI QUEST'ULTIMA - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché, ai fini del trasferimento coattivo del bene previsto dall'art. 2932 cod. civ., è sufficiente anche la semplice offerta della propria controprestazione da parte di chi propone la domanda (offerta che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a manifestare l'intento di adempiere all'obbligazione), può essere emessa sentenza nella quale l'invocato effetto traslativo sia condizionato all'esecuzione della controprestazione dovuta. (V 6553/81, mass n 417395; (V 3813/81, mass n 414445; (V 893/81, mass n 411411; (V 641/80, mass n 404037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)