Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 26/04/1983 (Rv. 427791 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PROMISSARIO - FORME.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL PROMISSARIO - FORME.*
L'offerta della prestazione di cui all'art. 2932 cod. civ. può essere effettuata in qualsiasi modo idoneo a manifestare l'intento di adempiere l'obbligazione, sicché l'invito del promissario, rivolto al promittente, di presentarsi avanti al notaio per la stipula del contratto definitivo soddisfa il precetto di cui al citato articolo, in quanto contiene implicitamente, secondo gli Usi, un'offerta contestuale della sua prestazione. (V 854/82, mass n 418687; (V 641/80, mass n 404038; (V 4128/79, mass n 400633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)