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Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 20/12/1969 (Rv. 344503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - FISSAZIONE DI UN LIMITE DI ETA PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - EFFETTI - MODIFICAZIONE DELLA NATURA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE D'ETA - NECESSITA DI UN ATTO DI RECESSO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - FISSAZIONE DI UN LIMITE DI ETA PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - EFFETTI - MODIFICAZIONE DELLA NATURA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE D'ETA - NECESSITA DI UN ATTO DI RECESSO - INSUSSISTENZA.*

La clausola, inserita nella disciplina pattizia o regolamentare destinata a governare il rapporto di lavoro o d'impiego, con la quale viene garantita al dipendente la conservazione del posto per una durata minima determinata, attraverso la fissazione di un limite di eta, prima del quale il lavoratore non puo essere collocato a riposo, si traduce in una clausola di relativa stabilita a favore del prestatore d'opera, stabilita che non altera, pero, alle sue origini la natura del contratto, il quale nasce e si protrae come contratto a tempo indeterminato. Qualora risulti espressa la volonta di far cessare il rapporto alla data del raggiungimento del limite di eta (o di servizio) il contratto si comporta, ai soli effetti solutori, come un contratto a termine, nel senso che col verificarsi dell'evento previsto, cessa automaticamente, senza bisogno di un apposito atto di recesso, ma anche in tal caso, ove sia riservata al lavoratore la facolta di recedere ad nutum anche prima del termine, il rapporto deve considerarsi, ad ogni altro effetto, come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (V 1064-69 massima 339557 1059-69 massima 339549 1397-68 massima 333026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)