Sez. 1, Sentenza n. 1397 del 07/05/1968 (Rv. 333026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO AD NUTUM DEL DATORE DI LAVORO - SUCCESSIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE D'ETA - DISCIPLINA DELL'ART 2110 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONVENZIONALE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO AD NUTUM DEL DATORE DI LAVORO - SUCCESSIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE D'ETA - DISCIPLINA DELL'ART 2110 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
La clausola, inserita nella disciplina pattizia o regolamentare destinata a governare il rapporto di lavoro o di impiego, con la quale viene garantita al dipendente la conservazione del posto per una durata minima determinata attraverso la fissazione di un limite di eta, prima del quale il lavoratore non puo essere collocato a riposo, si traduce in una clausola di relativa stabilita a favore del prestatore d'opera, stabilita che non altera, pero, alle sue origini la natura del contratto, il quale nasce e si protrae come contratto a tempo indeterminato, conservando pur sempre il dipendente integra ed impregiudicata la facolta di recedere in ogni tempo, mentre il vincolo di durata del rapporto astringe solo il datore di lavoro con la compressione temporale del diritto di recesso ad nutum proprio di quel tipo di contratto (art. 2118 cod.civ.). ma, nella fase terminativa del rapporto, allorquando, cioe, il limite di eta viene a compimento, il rapporto medesimo, anche se la sua genesi e quella di contratto a tempo indeterminato, per l'immanenza della facolta di recesso a favore del lavoratore, si identifica necessariamente, sia pure soltanto agli effetti risolutori, al contratto a termine, nel senso che esso cessa automaticamente, ipso iure. La cessazione del contratto derivando dal rigore del termine, costituito dal raggiungimento del limite di eta, non necessita un atto di recesso per porre fine al rapporto. Pertanto, poiche il rispetto del periodo cosiddetto di comporto, con la correlativa comprensione della facolta di recesso per il datore di lavoro, presuppone che il rapporto sia ancora in vita ed in corso di svolgimento, verificatasi la risoluzione ipso iure senza necessita di una manifestazione di recesso, i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 2110 cod.civ. non trovano piu possibilita di concreta attuazione. (V.440-64, 2916-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)