Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 01/10/2004 (Rv. 577462 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Deposito di copia della sentenza priva della relata di notificazione - Mancanza di allegazione dell'avvenuta notificazione - Implicito esercizio dell'impugnazione nel termine cosiddetto lungo - Eccezione del controricorrente o emergenza aliunde circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Nell'ipotesi in cui il ricorrente per Cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di Cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo e procedere all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Corte di Cassazione, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all'onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 e dichiarare improcedibilita il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell'eventuale sua inammissibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)