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Sez. L, Sentenza n. 1630 del 05/02/2001 (Rv. 543658 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Deposito della sentenza impugnata priva della relata di notificazione - Improcedibilità del ricorso - Eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente per inosservanza del termine breve di impugnazione - Ordine delle questioni - Rilievo dell'improcedibilità - Priorità.
Stato
decisa il 2001-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543658-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

Nel caso in cui il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, e la copia di tale sentenza, depositata dal ricorrente, non rechi la relata della sua notificazione (presente invece nella copia prodotta dal controricorrente), il rilievo dell'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ., precede quello dell'inammissibilità eccepita dal resistente, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)