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Sez. L, Sentenza n. 2615 del 24/05/1978 (Rv. 391974 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - IRREGOLARE VOCATIO IN IUS DI ALCUNE DELLE PARTI - RIMESSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391974-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - IRREGOLARE VOCATIO IN IUS DI ALCUNE DELLE PARTI - RIMESSIONE - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di litisconsorzio facoltativo, potendo l'attore agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti, la nullita del giudizio nei confronti di alcune delle parti, per la irregolare vocatio in ius, non comporta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art 354 cod proc civ. (V 3036/76, mass n 381810; (V 1571/76, mass n 380323).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)