Sez. 3, Sentenza n. 1571 del 03/05/1976 (Rv. 380323 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - RIMESSIONE IN PRIMO GRADO - TASSATIVITA DELLE IPOTESI - SENTENZA DI ESTINZIONE EX ART 307, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV PER ECCEZIONE SOLLEVATA DOPO LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - DINIEGO IN APPELLO DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DIVIETO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - RIMESSIONE IN PRIMO GRADO - TASSATIVITA DELLE IPOTESI - SENTENZA DI ESTINZIONE EX ART 307, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV PER ECCEZIONE SOLLEVATA DOPO LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - DINIEGO IN APPELLO DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DIVIETO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni dell'art 354 cod proc civ, concernenti la rimessione della causa al primo giudice, da parte del giudice di appello, per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla Competenza, hanno carattere eccezionale e non possono essere applicate oltre i casi espressamente indicati. In particolare, per quanto riguarda l'ipotesi prevista dal secondo comma del citato articolo, cioe della rimessione al primo giudice per riforma della sentenza pronunciata sulla Estinzione del processo ex art 308 cod proc civ (rigetto del reclamo al collegio avverso l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'Estinzione), va escluso, in applicazione del predetto principio, che la rimessione medesima debba essere disposta anche nel diverso caso in cui l'Estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal primo giudice, ex art 307 ultimo comma cod proc civ, per eccezione sollevata dopo la precisazione delle conclusioni di merito. In tale ultima ipotesi, quindi, il giudice di appello, che neghi l'Estinzione del processo, deve trattenere la causa e decidere nel merito; cio non comporta alcuna violazione dell'esigenza del doppio grado di giurisdizione, la quale richiede che la domanda sia sottoposta all'esame di due giudici di grado diverso, ma non anche che sia decisa due volte, in primo ed in secondo grado. (V 3982/74, mass nn 372564 e 372565; (V 3792/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)