Sez. 5 - , Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022 (Rv. 663766 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Equitalia - Estinzione - Agenzia delle entrate-Riscossione - Subentro - Effetti - Procuratore della società estinta costituito anteriormente - “Ius postulandi” - Permanenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA
Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e l'automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1722 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)