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Sez. 5, Sentenza n. 3852 del 18/09/1997 Cc. (dep. 21/10/1997) Rv. 209630 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | In materia di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, il principio di specialità sancito dall'art. 14 comma 1 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con l. 30 gennaio 1963 n. 300, opera anche in fase esecutiva e impedisce che l'estradato, in mancanza di estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazioni della libertà in esecuzione di un ordine di carcerazione relativo a fatti precedenti e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione.
Stato
decisa il 1997-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209630-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In materia di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, il principio di specialità sancito dall'art. 14 comma 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con l. 30 gennaio 1963 n. 300, opera anche in fase esecutiva e impedisce che l'estradato, in mancanza o in attesa dell'estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà in esecuzione, per effetto del cumulo, di una sentenza relativa a fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)