Sez. 1, Ordinanza n. 34253 del 10/06/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232216 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità | Estradizione esecutiva - Cumulo di pene - Inclusione in essa di pena relativa a condanna per cui é stata concessa l'estensione dell'estradizione - Nota di trasmissione degli atti da parte del Ministero degli affari esteri straniero attestante l'autenticità degli atti inviati - Inutilizzabilità degli atti non singolarmente autenticati - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di specialità sancito dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità
In materia di estradizione non trova applicazione la disciplina sulla inutilizzabilità degli atti prevista, per le rogatorie all'estero, dall'art. 729 cod. proc. pen., così come modificato dalla Legge 5 ottobre 2001 n. 367. È, pertanto, valido il provvedimento di estensione dell'estradizione di un cittadino italiano (già in precedenza concessa per un altro titolo), trasmesso con nota del Ministero degli affari esteri straniero, che attesti, con riferimento alle decisioni adottate dalle competenti autorità, la provenienza e l'autenticità degli atti inviati. (Fattispecie in cui le Autorità spagnole, su richiesta di quelle italiane, avevano concesso l'estensione dell'estradizione di un cittadino italiano, già consegnato per un titolo cautelare, in relazione ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, trasmettendo le decisioni in tal senso favorevoli, adottate dalle competenti Autorità spagnole e prive di singole autentiche, con una nota del Ministero degli affari esteri spagnolo, organo abilitato ad esprimere in via definitiva la volontà dello Stato spagnolo, recante in calce il sigillo, la sigla del funzionario responsabile, il numero di registro generale e quello progressivo delle note, sì da non ingenerare alcun dubbio circa la provenienza e l'autenticità degli atti. La Corte, sulla base di questi elementi, ha ritenuto che il provvedimento di estensione dell'estradizione non fosse affetto da alcuna forma di inutilizzabilità o di invalidità e, conseguentemente, non fosse configurabile alcuna violazione del principio di specialità dell'estradizione, sancito dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione.
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)