Sez. 2, Sentenza n. 3095 del 16/10/1972 (Rv. 360871 - 01)
PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN AREA FABBRICABILE AD UN COSTRUTTORE IN CAMBIO DI PARTI DELL'EDIFICIO COSTRUENDO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA DELL'AREA E DELLE PARTI DEL COSTRUENDO EDIFICIO.*
PERMUTA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN AREA FABBRICABILE AD UN COSTRUTTORE IN CAMBIO DI PARTI DELL'EDIFICIO COSTRUENDO - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA DELL'AREA E DELLE PARTI DEL COSTRUENDO EDIFICIO.*
Il contratto con cui il proprietario di un'area fabbricabile trasferisce questa ad un costruttore, in cambio di parti dell'edificio che il costruttore stesso si impegna a realizzare a proprie spese sull'area medesima, deve qualificarsi come permuta di cosa presente con cosa futura, con l'effetto del trasferimento immediato della proprieta dell'area e della Costituzione, in colui che tale proprieta acquista, dell'obbligazione di tenere il comportamento necessario affinche la cosa da consegnare venga ad esistenza: evento questo, sufficiente, da solo a determinare l'acquisto della proprieta al permutante dell'area, senza necessita di altre dichiarazioni di volonta. (V 1944'70, mass n 347977; 3522'68, mass n 336682).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)