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Sez. 2, Sentenza n. 13 del 10/01/1990 (Rv. 464727 - 01)

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO DI AREA FABBRICABILE CONTRO EDIFICIO DA COSTRUIRE - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONGUAGLIO IN DENARO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464727-01

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO DI AREA FABBRICABILE CONTRO EDIFICIO DA COSTRUIRE - PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA - CONGUAGLIO IN DENARO - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi di trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio che l'altra parte si impegna a costruire sull'area medesima, si ha permuta di cosa presente con cosa futura, pure nel caso in cui sia previsto il pagamento di un conguaglio in denaro, non incidendo tale clausola sulla causa tipica del contratto di permuta. (Conf 3095/72, mass n 360871; (Conf 2425/72, mass n 359874).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)