diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 03/06/2014 (Rv. 631407 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Termine annuale ex art. 10 legge fall. - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631407-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)