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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4409 del 07/03/2016 (Rv. 638879 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Termine annuale ex art. 10 l.fall., nel testo anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Fondamento - Limite.
Stato
decisa il 2016-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638879-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto ai fini della dichiarazione di fallimento dall'art. 10 l.fall. nel testo anteriore alle modifiche apportategli con il d.lgs. n. 5 del 2006, decorre, tanto per gli imprenditori individuali che per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2188, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., DPR 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)