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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8033 del 21/05/2012 (Rv. 622592 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Termine annuale ex art.10 legge fall. - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Presupposto - Effettiva istituzione del registro.
Stato
decisa il 2012-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622592-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente. Tuttavia tale principio non è applicabile nei casi risalenti ad epoca anteriore alla istituzione del registro, nei quali, quindi, l'accertamento della tempestività della dichiarazione del fallimento rimane affidato esclusivamente al criterio dell'effettività di una perdurante attività dell'impresa entro l'anno precedente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2188, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, DPR 07/12/1995 num. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)