Sez. 3, Sentenza n. 3268 del 08/06/1979 (Rv. 399646 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - ESONERO - PRESUPPOSTI - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - REQUISITI - MANCATA INDICAZIONE DEL VALORE DELLA COSA - ESECUZIONE DEL CONTRATTO CON DILIGENZA INFERIORE AL NORMALE - ILLEGITTIMITA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - ESONERO - PRESUPPOSTI - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - REQUISITI - MANCATA INDICAZIONE DEL VALORE DELLA COSA - ESECUZIONE DEL CONTRATTO CON DILIGENZA INFERIORE AL NORMALE - ILLEGITTIMITA.*
In materia di trasporto, l'esonero di responsabilita del vettore e subordinata non solo alla prova dell'assenza di colpa posta in generale a carico del contraente inadempiente, ma anche al presupposto della mancata indicazione del fatto concreto e non imputabile cui debba ricollegarsi la perdita delle cose trasportate. Ne deriva che la prestazione del vettore deve essere adempiuta con la diligenza che scaturisce dai principi sul receptum, cioe con una particolarmente accurata e vigilante custodia delle cose affidate per l'esecuzione del contratto. Pertanto, seppure la diligenza del vettore debba essere attivata nell'ipotesi di rilevante valore intrinseco delle cose trasportate, la mancata indicazione del valore non autorizza il vettore ad una minore diligenza, inferiore al normale, nella esecuzione del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)