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Sez. 3, Sentenza n. 1288 del 07/03/1981 (Rv. 411878 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - CUSTODIA - RIFIUTO DELLA RICEZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL DESTINATARIO - RESPONSABILITA DEL VETTORE - PERSISTENZA - LIBERAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411878-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - CUSTODIA - RIFIUTO DELLA RICEZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL DESTINATARIO - RESPONSABILITA DEL VETTORE - PERSISTENZA - LIBERAZIONE - CONDIZIONI.*

Poiche l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attivita di trasferimento delle cose da luogo a luogo - che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico - ma comprende altresi l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore - il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate - l'Obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilita ex recepto, dalla quale non e esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all'art 1514 cod civ. (Conf 3268/79, mass n 399646; (Conf 3085/75, mass n 377183; (Conf 243/56, mass n 880427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1514, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)