Sez. 1, Sentenza n. 2791 del 24/06/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173517 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA: A) ATTO VOLONTARIO B) IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE) - FATTISPECIE IN TEMA DI MANDATI DI CATTURA "A CATENA".*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA: A) ATTO VOLONTARIO B) IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE) - FATTISPECIE IN TEMA DI MANDATI DI CATTURA "A CATENA".*
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso la cessazione della permanenza in riferimento al singolo imputato si verifica o per condotta volontaria o per sopravvenuta impossibilità - tale ultima ipotesi si realizza allorché contro il soggetto venga iniziata Azione penale e contemporaneamente sia intervenuta coercizione diretta personale. Nel caso in cui non intervenga anche l'arresto, l'attività delittuosa non può dirsi interrotta e non viene intaccata l'unità del reato. Ne deriva che la ripresa dello stato antigiuridico successivo all'arresto (e quindi anche il semplice ristabilimento dei contatti con l'organizzazione criminosa) concreta od integra un nuovo reato. (applicazione in tema di libertà personale in ordine ad asserito e non ritenuto divieto di mandati di cattura "a catena"). (Conf mass n 169571; (Conf mass n 167029; (Conf mass n 143590).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)