Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 26/10/1976 (Rv. 382575 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - ESTENSIONE - RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA NUOVA LEGGE ED ANCORA IN VITA - CONDIZIONI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE CULTURALE DI UN FONDO - DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE DELLO AFFITTO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - ESTENSIONE - RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA NUOVA LEGGE ED ANCORA IN VITA - CONDIZIONI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE CULTURALE DI UN FONDO - DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE DELLO AFFITTO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - IRRETROATTIVITA.*
Il principio dell'irretroattivita della nuova legge ne preclude la applicazione, oltre che ai rapporti giuridici gia esauriti, anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, ove tale applicazione porti a rimuovere o a disconoscere gli effetti di fatti in passato verificatisi. Ne consegue che l'art 10 della legge 11 febbraio 1971 n 11, nella parte in cui consente all'affittuario di fondo rustico di assumere tutte le iniziative necessarie alla razionale coltivazione, non puo essere invocato dall'affittuario medesimo al fine di evitare la decadenza dalla proroga legale del rapporto, per un pregresso mutamento della destinazione culturale del fondo (nella specie, sostituzione alla coltivazione ortiva di quella floreale), che comportava, secondo le norme vigenti all'epoca, l'indicato effetto. (V 2841/72, mass n 360545; (V 2433/71, mass n 353403).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1618, Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)