Sez. 1, Sentenza n. 953 del 16/02/1982 (Rv. 418816 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - GIUDIZIO PROMOSSO DAL FUTURO ACQUIRENTE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO PROMITTENTE VENDITORE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - GIUDIZIO PROMOSSO DAL FUTURO ACQUIRENTE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CONVENUTO PROMITTENTE VENDITORE - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio promosso per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita, la sopravvenienza del fallimento del convenuto, promittente venditore, non incide sull'ammissibilità o procedibilità della domanda, ma comporta, in applicazione analogica dei principi dettati dall'art. 72 della legge fallimentare con riguardo al caso della vendita non ancora eseguita, che la domanda stessa deve essere respinta, quando risulti che il curatore, al di fuori o nell'ambito del processo, si sia avvalso della facoltà di scioglimento del contratto. La relativa indagine, che deve essere compiuta dal giudice d'appello quando il fallimento sopravvenga dopo la sentenza di primo grado, va condotta tenendo presente che lo Esercizio della suddetta facoltà non richiede formule sacramentali, ma può risultare da una volontà comunque manifestata, purché chiaramente, od anche per "facta concludentia". (V 2213/80, mass n 405885; (V 1047/80, mass n 404516).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)