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Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 04/04/1980 (Rv. 405885 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - FALLIMENTO DEL VENDITORE - PROMESSA DI VENDITA E VENDITA CON EFFETTI REALI DIFFERITI - ESECUZIONE O SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - POTERE DI SCELTA DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1980-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405885-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - FALLIMENTO DEL VENDITORE - PROMESSA DI VENDITA E VENDITA CON EFFETTI REALI DIFFERITI - ESECUZIONE O SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - POTERE DI SCELTA DEL CURATORE.*

Ai sensi dell'art 72 quarto comma della legge fallimentare, il curatore del fallimento del venditore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, con riguardo alla vendita che non abbia comportato il trasferimento della proprieta al compratore, e, quindi, tanto nel caso in cui le parti abbiano stipulato una mera promessa di vendita, quanto nel caso in cui le medesime, nella loro autonomia contrattuale, abbiano stipulato una vendita definitiva, ma differito i suoi effetti reali ad un momento successivo (nella specie, quello della redazione di atto pubblico). (V 547/77, mass n 384101; (V 1637/71, mass n 352068).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)