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Sez. 5, Sentenza n. 18173 del 20/12/2002 (Rv. 559354 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Interessi passivi, altri oneri e spese generali per la costruzione e la gestione di fabbricati - Iscrizione in bilancio - Plusvalenza tassabile - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559354-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 54, comma primo, lett. c), e 76, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449), la patrimonializzazione degli interessi passivi e di altri oneri e spese generali per la costruzione e la gestione dei fabbricati, mediante la loro iscrizione in bilancio, comporta l'iscrizione in bilancio di un incremento patrimoniale e, quindi, di una plusvalenza tassabile, indipendentemente dalla cessione dei beni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)